Art. 9
In vigore dal 2 ott 1993
1. Nei casi in cui gli uffici provinciali metrici per il saggio dei campioni prelevati si avvalgano, ai sensi dell'art. 30 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, di un laboratorio abilitato di Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli oneri relativi alle analisi effettuate da tale laboratorio gravano sul capitolo delle spese di funzionamento dei laboratori di saggio dei metalli preziosi dei predetti uffici provinciali metrici.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 8 luglio 1993
Il Ministro: SAVONA Visto, il Guardasigilli: CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 1993
Registro n. 6 Industria, foglio n. 178
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1993-07-08;361#art-9