Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 2 ott 1993
1. Il laboratorio abilitato è tenuto a contrarre assicurazione di responsabilità civile per i danni a terzi conseguenti alle operazioni di saggio. 2. La revisione degli accertamenti tecnici e delle analisi eseguiti dai laboratori abilitati è di competenza del laboratorio annesso all'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
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urn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1993-07-08;361#art-4