Art. 41
Disposizioni transitorie
In vigore dal 11 nov 1993
1. Per i prodotti in commercio non conformi alle norme di cui all' è concesso un periodo di smaltimento di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le disposizioni di cui all', comma 4, sono applicabili a decorrere dalla data del rinnovo delle cariche sociali immediatamente successiva a quella di entrata in vigore del presente regolamento.
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1993-02-16;298#art-41