Art. 39
Riconoscimento della qualifica di ispettore
In vigore dal 11 nov 1993
1. L'espletamento dei compiti di vigilanza affidati al consorzio è svolto da ispettori cui è riconosciuta la qualifica di agente di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 57 del codice di procedura penale, dopo che sia stata loro attribuita dal prefetto di Udine la qualifica di guardia particolare, ai sensi degli articoli 133 e 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento.
2. L'organismo abilitato emana il regolamento organico del personale di vigilanza e di quello comunque addetto alle operazioni previste dalla legge e dal presente regolamento.
3. Il personale decade dalla qualifica di agente di polizia giudiziaria e di guardia particolare per estinzione del rapporto di lavoro.
4. Il personale incaricato di svolgere i compiti di vigilanza deve essere munito di un documento di riconoscimento rilasciato dall'organismo abilitato o da altra amministrazione pubblica, da esibire ogni volta che si procede ad una operazione di controllo.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1993-02-16;298#art-39