Art. 37
Adempimenti ministeriali
In vigore dal 11 nov 1993
1. Indipendentemente dalla sentenza penale di condanna e dall'applicazione di sanzioni amministrative per le violazioni alla legge e comunque, nei casi previsti dagli della stessa, l'organismo abilitato può richiedere al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'emissione dei provvedimenti ivi contemplati.
2. La richiesta deve essere accompagnata dalla documentazione giustificativa degli addebiti mossi e dalle eventuali controdeduzioni inviate dal contravventore.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sussistendo la violazione, determina il periodo di applicazione del provvedimento e ne dà comunicazione all'organismo abilitato il quale notifica il provvedimento alla parte interessata per l'esecuzione.
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1993-02-16;298#art-37