Art. 42

Entrata in vigore

In vigore dal 11 nov 1993
1. Il presente regolamento entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 16 febbraio 1993 Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato GUARINO Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste FONTANA Il Ministro della sanità DE LORENZO Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1993 Registro n. 6 Industria, foglio n. 176
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