Art. 42
Entrata in vigore
In vigore dal 11 nov 1993
1. Il presente regolamento entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 16 febbraio 1993
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
GUARINO
Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
FONTANA
Il Ministro della sanità
DE LORENZO
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1993
Registro n. 6 Industria, foglio n. 176
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1993-02-16;298#art-42