Art. 38

Compito degli UU.PP.I.C.A.

In vigore dal 11 nov 1993
1. L'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato competente per territorio per l'irrogazione delle sanzioni amministrative riceve, ai sensi dell' della legge, la comunicazione dell'organismo abilitato accompagnata dalle eventuali controdeduzioni formulate dal contravventore; l'ufficio predetto esamina i documenti inviati e, dopo aver determinato, se del caso, la natura della sanzione, provvede alla notifica di cui all' della legge, dandone comunicazione all'organismo abilitato. 2. Qualora la sanzione abbia natura pecuniaria, il contravventore può effettuare, entro sessanta giorni dalla notifica di cui sopra, il pagamento in misura ridotta nei modi previsti dall' della legge 24 novembre 1981, n. 689, dandone comunicazione all'organismo abilitato; se il contravventore non ha effettuato nei termini il pagamento in misura ridotta, l'U.P.I.C.A. competente determina la somma dovuta, ingiungendone il pagamento nei modi previsti dall' della legge 24 novembre 1981, n. 689 e ne dà comunicazione all'organismo abilitato. 3. Qualora la sanzione non abbia natura pecuniaria, l'U.P.I.C.A. ne determina l'entita e incarica per l'esecuzione l'organismo abilitato. 4. Gli organi di vigilanza e di controllo diversi dall'organismo abilitato qualora accertino violazioni della legge e del presente regolamento, seguono la procedura di cui all' della legge.
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Compito degli UU.PP.I.C.A. (Art. 38 Regolamento di esecuzione della legge 14 febbraio 1990, n. 30, sulla tutela della denominazione di origine del "Prosciutto di San Daniele".) — Testo vigente | Portale Normativo