Art. 36
Personale di vigilanza
In vigore dal 11 nov 1993
1. Il personale incaricato della vigilanza può svolgere ispezioni ed indagini e richiedere l'esibizione di ogni documentazione ritenuta utile, nonché ottenere copia della stessa anche al fine della rilevazione degli illeciti amministrativi e penali; può accedere liberamente presso gli allevatori, i macellatori ed i produttori, nonché presso i fornitori di materiali, prodotti e servizi rientranti nel circuito della produzione tutelata e, in genere, ovunque si producano o si distribuiscano a qualsiasi titolo per il consumo, o si smercino, prosciutti.
2. Degli accertamenti ispettivi e peritali relativi alle violazioni della legge e del presente regolamento è redatto apposito verbale a cura degli agenti incaricati; nel caso
che i fatti accertati siano oggetto di sanzioni amministrative, gli agenti incaricati specificano a verbale la descrizione del fatto che potrà essere oggetto di addebiti.
3. L'applicazione delle sanzioni amministrative è avviata nelle forme previste dalla legge e dal presente regolamento, dall'organismo abilitato.
4. Nella ipotesi di accertamento di fatti costituenti reato, deve essere data notizia all'autorità giudiziaria competente.
5. Gli organi di vigilanza e di controllo diversi dall'organismo abilitato, qualora accertino violazioni della legge e del presente regolamento, inviano immediatamente per l'ulteriore seguito il rapporto all'organismo abilitato, con la prova delle eseguite contestazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1993-02-16;298#art-36