Art. 40

Tenuta e conservazione dei registri, delle certificazioni e dei verbali

In vigore dal 11 nov 1993
Tenuta e conservazione dei registri, delle certificazioni e dei verbali 1. I registri previsti nel presente regolamento sono forniti e vidimati in ciascun foglio dall'organismo abilitato a richiesta e spese delle ditte interessate e devono essere conservati almeno fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello nel quale è stata effettuata l'ultima registrazione. Tutte le registrazioni sugli stessi devono essere effettuate, senza abrasioni o spazi in bianco, entro il giorno successivo a quello delle operazioni cui si riferiscono. 2. Ciascun esemplare o copia dei certificati di cui all', dei verbali redatti dagli incaricati dell'organismo abilitato in base alle disposizioni del presente regolamento e di ogni altro documento prescritto dallo stesso, deve essere conservato in fascicoli annuali, almeno fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello nel quale è stata rilasciata la certificazione o redatto il verbale o il documento.
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