Art. 7
In vigore dal 23 gen 1993
1. I centri di assistenza doganale sono dotati, dal competente consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali, di un libro repertorio vidimato dal presidente del consiglio compartimentale stesso o da un suo delegato, nel quale devono essere annotati gli adempimenti posti in essere ai sensi degli .
2. I centri di assistenza doganale sono tenuti a conservare per almeno cinque anni gli atti e i documenti riguardanti la loro attività con l'osservanza delle modalità stabilite dal dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.
3. I centri di assistenza doganale sono tenuti a fornire, su richiesta dei funzionari dell'Amministrazione doganale, dati ed elementi in loro possesso rilevabili da registri, atti o documenti, anche in deroga a contrarie disposizioni statutarie o regolamentari.
4. La direzione della circoscrizione doganale può disporre controlli o riscontri sull'attività svolta negli uffici o negli altri luoghi del centro di assistenza doganale, ubicati nel proprio ambito territoriale.
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