Art. 6
In vigore dal 23 gen 1993
1. I centri di assistenza doganale di cui all', comma 1, possono provvedere, su richiesta degli operatori interessati, a rilasciare le merci oggetto di operazione doganale assegnandole alla destinazione doganale dichiarata, sempre che venga presentata la documentazione prevista per il compimento della specifica operazione, con l'osservanza delle seguenti modalità:
a) i documenti doganali, di trasporto, commerciali relativi alle merci stesse devono essere iscritti negli appositi registri, previamente muniti del visto dell'autorità doganale, all'atto dell'effettuazione dell'operazione;
b) deve essere prestata apposita cauzione a garanzia dei diritti e tributi ai quali le merci sono sottoposte;
c) entro due giorni lavorativi i documenti di trasporto e commerciali che accompagnano le merci devono essere consegnati all'ufficio doganale unitamente all'originale del documento emesso e devono essere versati i diritti doganali percepiti o garantiti, con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 77 del testo unico delle leggi doganali;
d) deve essere previamente e con congruo anticipo informato l'ufficio doganale, nei casi in cui l'operazione doganale debba essere effettuata presso la sede, lo stabilimento, aree o locali dell'operatore richiedente;
e) devono essere altresì consegnate tutte le documentazioni, originali, in base alle quali è stata consentita la specifica operazione doganale.
2. Qualora nel compimento dell'operazione sorgano dubbi sull'esatta natura della merce, sulla regolarità dei documenti che l'accompagnano, sulla sua quantità e valore rispetto ai documenti doganali, di trasporto o commerciali presentati, l'operazione è sospesa e viene immediatamente informato l'ufficio doganale competente.
3. L'ufficio doganale provvede alla assunzione in carico nei propri registri dei documenti emessi ed alle relative iscrizioni contabili, che rendono definitivo l'accertamento. Gli estremi di registrazione vengono riportati a cura dei centri di assistenza doganale negli appositi registri di cui alla lettera a).
4. I centri di assistenza doganale sono solidalmente responsabili con il proprietario della merce per le operazioni doganali poste in essere.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1992-12-11;549#art-6