Art. 5

In vigore dal 23 gen 1993
1. Gli operatori possono presentare ai centri di assistenza doganale le dichiarazioni volte a dare una delle destinazioni doganali previste dalla normativa in vigore alle merci, al fine di farne asseverare il contenuto previa acquisizione e controllo formale della documentazione commerciale. 2. Le dichiarazioni doganali ricevute o emesse, asseverate dal centro di assistenza doganale, vengono presentate, corredate dalla relativa documentazione, alla dogana competente, che le accetta e ne dispone la visita totale o parziale secondo i programmi ed i criteri selettivi per la visita totale o parziale delle merci stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, ai sensi dell' , comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374. 3. In caso di dubbi sulla regolarità formale o sulla veridicità dei dati o delle documentazioni esibiti per essere asseverati ai sensi dell' o del presente articolo i centri di assistenza doganale non procedono alla asseverazione e ne specificano sui documenti stessi i motivi.
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