Art. 4

In vigore dal 23 gen 1993
1. I centri di assistenza doganale di cui all', comma 1, oltre ai compiti attribuiti agli spedizionieri doganali dal decreto del Ministro delle finanze 31 marzo 1992, possono asseverare i dati acquisiti ed elaborati nell'esercizio degli incarichi loro conferiti dagli operatori e di cui agli del decreto medesimo. 2. I centri di assistenza doganale di cui al comma 1 che intendano esercitare attività ed adempimenti in qualità di rappresentanti fiscali per l'esercizio dei compiti di cui alla lettera a) del comma 1-sexies dell' della legge 6 febbraio 1992, n. 66, od in relazione ai compiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1-septies del predetto , devono essere preventivamente abilitati. 3. I centri di assistenza doganale di cui al comma 1 possono essere incaricati di tenere, per conto degli operatori interessati, le scritture e contabilità previste dalle disposizioni comunitarie rel- ative alle zone franche ed ai depositi franchi, per la movimentazione delle merci, nelle predette zone o depositi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.finanze:decreto:1992-12-11;549#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo