Art. 1

In vigore dal 23 gen 1993
IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l' commi 1-septies e 1-octies, della legge 6 febbraio 1992, n. 66, avente ad oggetto la costituzione, tra gli spedizionieri iscritti all'albo da almeno tre anni, di società di assistenza doganale, denominate CAD; Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; Vista la legge 22 dicembre 1960, n. 1612; Visto il decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374; Ritenuta la necessità di dettare le occorrenti disposizioni di attuazione del comma 1-septies, nonché quelle di cui al comma 1-octies; Visto il terzo e il quarto periodo del comma 6 dell'art. 78, della legge 30 dicembre 1991, n. 413; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 5 ottobre 1992; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 (nota n. 4278 dell'11 dicembre 1992); A D O T T A il seguente regolamento: . 1. Gli spedizionieri doganali iscritti da almeno tre anni all'albo professionale istituito con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, e che esercitano l'attività professionale non vincolati a rapporto di lavoro subordinato, possono costituire società di capitali, denominati CAD (centri assistenza doganale), con capitale minimo di 100 milioni di lire, aventi per oggetto esclusivamente l'esercizio di assistenza doganale, per lo svolgimento dei compiti indicati ai commi 1-sexies e 1-septies, dell', della legge 6 febbraio 1992, n. 66. 2. I centri di assistenza doganale sono sottoposti alla vigilanza, anche ispettiva, dell'Amministrazione finanziaria, a norma dell', fermi restando i controlli ed i riscontri di cui all', comma 4. 3. Lo statuto delle società di cui al comma 1 dovrà essere conforme al modello di statuto allegato al presente regolamento. 4. È fatto divieto di cessione o trasferimento a qualsiasi titolo di azioni o quote a soggetti che non abbiano i requisiti necessari per costituire i CAD. È fatto, inoltre, divieto di affidare a soggetti estranei alla società qualsiasi facoltà ad essa demandata dalle disposizioni in materia o dallo statuto. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell', comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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