Art. 2
In vigore dal 23 gen 1993
1. L'autorizzazione del Ministro delle finanze, prevista dall', comma 1-septies, della legge n. 66/1992, viene concessa alle società di cui all', comma 1, previa presentazione al Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette della seguente documentazione:
a) atto costitutivo della società con indicazione dei soci, corredata dagli estremi della patente con validità illimitata;
b) statuto della società, predisposto secondo il modello approvato in allegato al presente decreto;
c) certificato di iscrizione della società alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
d) certificazione del consiglio compartimentale competente da cui risulti che tutti i soci sono iscritti all'albo professionale da almeno tre anni e che esercitano l'attività professionale non vincolati a rapporto di lavoro subordinato e che per i medesimi non ricorre nessuna delle ipotesi da cui possa derivare la sospensione o la revoca della patente a termine dell'art. 53 o 54 del testo unico delle leggi doganali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
2. Deve inoltre essere presentata una documentazione rilasciata dalla circoscrizione doganale competente sul territorio ove sono ubicati gli uffici del centro di assistenza doganale da cui risulti, a seguito di apposito sopralluogo, l'effettiva esistenza di una struttura, con appositi locali ed attrezzature, per lo svolgimento dell'attività di assistenza doganale, dotata di sistema di registrazione contabile e presso la quale verranno conservati gli atti. Ogni struttura destinata successivamente all'attività del centro di assistenza doganale dovrà ugualmente essere comunicata alla competente circoscrizione doganale ai fini del prescritto sopralluogo.
3. Concessa l'autorizzazione, la società otterrà dal Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali il timbro, fornito dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, sul quale risulti il numero di iscrizione all'albo, la ragione sociale, la sede ed il numero che lo contraddistingue.
4. La firma sulle dichiarazioni doganali ricevute od emesse ai sensi dell' o sui documenti di cui all', o su ogni altro atto o documento emesso, dovrà essere apposta da un legale rappresentante del centro di assistenza doganale e convalidata dal timbro in dotazione.
Storico versioni
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