Art. 3

In vigore dal 23 gen 1993
1. Presso la direzione centrale dei servizi doganali del Dipartimento delle dogane e imposte indirette è istituito un apposito albo nel quale dovranno essere obbligatoriamente iscritte le società di cui all' , comma 1, dopo aver ottenuto la preventiva autorizzazione del Ministro delle finanze. L'iscrizione comporta l'annotazione degli estremi dell'identificazione della società, del numero di autorizzazione, nonché il codice fiscale e la partita IVA e l'assegnazione di un numero progressivo. 2. L'esercizio dell'attività da parte delle società autorizzate dovrà avere inizio successivamente all'avvenuta iscrizione nell'albo di cui al comma 1. 3. Le società autorizzate di cui all', comma 1, svolgono le loro attività nell'ambito territoriale del compartimento doganale in cui hanno la sede e possono collegarsi con società omologhe con sede e competenza in altri territori di differenti direzioni compartimentali e costituire gruppi europei di interesse economico previsti dal regolamento CEE n. 2137/85 del 25 luglio 1985, disciplinati dal decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240. 4. La rappresentanza legale può essere concessa esclusivamente ad uno o più soci che operano ciascuno presso le dogane della circoscrizione presso la quale è abilitato ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle leggi doganali.
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Art. 3 Regolamento recante la costituzione dei centri di assistenza doganale. — Testo vigente | Portale Normativo