Art. 9
In vigore dal 23 gen 1993
1. Sono escluse dalle procedure di cui all' le merci assoggettate a dazi, prelievi o tasse ad effetto equivalente, di cui alla lettera b) dell', comma 1-septies, della legge 6 febbraio 1992, n. 66, nonché quelle il cui valore imponibile superi lire ottantamilioni.
2. Sono altresì esclusi:
a) i materiali di armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185;
b) prodotti ad alta tecnologia di cui alla legge 27 febbraio 1992, n. 222;
c) gli oggetti d'arte, da collezione o di antichità.
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