Art. 13
In vigore dal 23 gen 1993
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 11 dicembre 1992
Il Ministro: GORIA Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1993
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 50
Storico versioni
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