Art. 13

In vigore dal 23 gen 1993
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 11 dicembre 1992 Il Ministro: GORIA Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1993 Registro n. 3 Finanze, foglio n. 50
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.finanze:decreto:1992-12-11;549#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo