Art. 11
In vigore dal 23 gen 1993
1. Le prestazioni professionali di cui agli articoli precedenti, rese su richiesta dell'utenza, sono assoggettate a corrispettivi inderogabili, determinati dal Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali con le procedure di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, ed approvate con decreto del Ministro delle finanze.
2. In caso di violazione di quanto previsto al precedente comma, il consiglio compartimentale competente applica la sanzione di cui all', lettere d) od f), della legge 22 dicembre 1960, n1612.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1992-12-11;549#art-11