Art. 12
In vigore dal 23 gen 1993
1. In via transitoria, e fino al 30 giugno 1993, e comunque solo in occasione della costituzione delle società di cui all', comma 1, possono divenire soci anche spedizionieri doganali in possesso del titolo conseguito a termini degli articoli 47 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino essere stati iscritti all'elenco degli spedizionieri doganali di cui all'art. 44 del medesimo testo unico, ininterrottamente da almeno tre anni in qualità di procuratore di spedizioniere doganale libero professionista iscritto all'albo istituito con legge 22 dicembre 1960, n. 1612.
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