Capo II
Art. 9
Comunicazione degli arrivi e preavviso
In vigore dal 21 feb 1993
1. Al momento dell'arrivo delle merci nei luoghi appositamente designati, il titolare dell'autorizzazione deve comunicare tale arrivo all'ufficio doganale, per consentire allo stesso l'eventuale intervento nell'operazione, anche senza preavviso.
2. Sempre che il controllo della regolarità delle operazioni non ne risulti inficiato, l'ufficio doganale competente ad eseguire l'accertamento ed i controlli relativi alla procedura semplificata doganale può:
a) permettere che la comunicazione di cui al comma 1 sia effettuata quando l'arrivo della merce sia imminente o sia sostituita dalla comunicazione, anche con cadenza settimanale, del programma giornaliero degli arrivi;
b) in talune circostanze particolari, giustificate dalla natura delle merci e dal ritmo accelerato degli arrivi, dispensare il titolare dell'autorizzazione, su sua motivata richiesta, dall'obbligo di comunicare all'ufficio doganale ogni arrivo di merci, a condizione che egli fornisca qualsiasi informazione dall'ufficio stesso ritenuta necessaria per potere esercitare, all'occorrenza, il proprio diritto di visitare la merce.
3. Nella comunicazione di arrivo, oltre alla descrizione delle merci, deve essere fornita alla dogana l'indicazione dell'identità e della provenienza del mezzo di trasporto. Le modalità da osservare per la comunicazione ed il preavviso, che possono essere effettuati anche con mezzi informatici e telematici, sono stabilite dall'ufficio doganale.
4. Le imprese di spedizione internazionale, i magazzini generali, gli spedizionieri doganali ed i corrieri aerei internazionali debbono comunicare, oltre all'arrivo delle merci, la propria esposizione debitoria al momento dell'arrivo stesso, in modo da consentire alla dogana la verifica della congruità della garanzia prestata. Qualora questa divenga insufficiente, i predetti soggetti sono tenuti ad integrarla entro e non oltre le ventiquattro ore dall'arrivo delle merci.
5. Qualora sia preavvisato dell'intervento dell'ufficio doganale, il titolare dell'autorizzazione deve astenersi da ogni manomissione o manipolazione del carico, compreso lo scarico dal mezzo di trasporto.
Storico versioni
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