Capo I
Art. 7
Contenuto delle autorizzazioni
In vigore dal 21 feb 1993
1. Nelle autorizzazioni devono risultare:
a) le destinazioni doganali per le quali è accordata la procedura semplificata;
b) la denominazione commerciale delle merci che formano oggetto di ciascuna delle destinazioni doganali predette;
c) gli uffici doganali competenti ad eseguire l'accertamento ed i controlli relativi alla procedura semplificata;
d) i luoghi ove il soggetto beneficiario intende ricevere o spedire le merci; tali luoghi non possono essere situati negli spazi doganali, salvo quanto previsto nel successivo comma 4;
e) i mezzi e le modalità per il suggellamento dei colli, dei contenitori e dei veicoli relativi alle merci da spedire, nonché gli eventuali altri mezzi di identificazione ritenuti idonei dalla amministrazione, nonché l'indicazione delle merci per le quali viene consentito l'esonero dal suggellamento stesso, se trattasi di merci alla rinfusa o di massa, di facile riconoscimento e di limitata incidenza fiscale o di scarso valore;
f) gli altri eventuali elementi ritenuti necessari ai fini dell'applicazione della procedura semplificata.
2. Nelle autorizzazioni rilasciate ai soggetti di cui agli si può prescindere dall'indicazione della denominazione commerciale delle merci, fatte salve le limitazioni e le cautele di cui all', comma 3.
3. Alle imprese di spedizione internazionale ed ai corrieri aerei internazionali aventi nel territorio nazionale più sedi stabili ed organizzate può essere rilasciata un'autorizzazione per ciascuna di tali sedi. Si intendono per sedi stabili ed organizzate i luoghi in cui l'impresa ha costituito in via continuativa una installazione fissa completa di uffici, aree, infrastrutture ed attrezzature finalizzate al compimento della propria specifica attività, secondo quanto attestato dalla competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
4. I luoghi di cui al comma 1, lettera d), possono essere situati anche nell'ambito degli spazi doganali degli uffici doganali di con- fine, di mare ed aeroportuali soltanto quando:
a) le operazioni da eseguirvi con la procedura semplificata di accertamento consistano nell'introduzione o nella estrazione di merci dai depositi doganali esistenti in detti spazi;
b) le operazioni da eseguirvi riguardino merci in arrivo dall'estero o spedite all'estero per via di mare ed il trasporto delle merci stesse da tali luoghi verso l'interno del territorio doganale o dall'interno del territorio doganale verso tali luoghi avvenga mediante tubazioni, nastri trasportatori od altri impianti fissi di trasporto;
c) le operazioni da eseguirvi in procedura semplificata di accertamento, avuto riguardo alla natura dell'attività esercitata ed all'interesse degli operatori economici, non rischino di pregiudicare i compiti di vigilanza e di controllo della amministrazione doganale.
5. Per il trasporto verso l'interno mediante tubazioni di oli minerali greggi ed oli combustibili, destinati alla lavorazione, che siano stati nazionalizzati con la procedura semplificata, si prescinde dall'obbligo dell'accompagnamento con bolletta di cauzione, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni dirette ad accettare l'effettiva destinazione ricevuta dalle merci. Tali prescrizioni sono impartite dall'ufficio doganale competente ad eseguire l'accertamento ed i controlli relativi alla procedura semplificata ed al medesimo ufficio è affidato anche il compito di verificarne l'osservanza.
6. La disposizione del precedente comma si applica altresì per le operazioni di estrazione di merci dai depositi doganali effettuate ai sensi dell'art. 234 del testo unico delle leggi doganali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
Storico versioni
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