Capo I
Art. 2
Imprese di spedizione internazionale
In vigore dal 21 feb 1993
1. Le autorizzazioni alle procedure semplificate di accertamento in materia doganale possono essere rilasciate alle imprese di spedizione internazionale che, in aggiunta ai requisiti e alle condizioni di cui all':
a) risultino iscritte nell'elenco degli esercenti l'attività di spedizione, ai sensi della legge 14 novembre 1941, n. 1442;
b) svolgano prevalentemente attività di spedizione di merci da e per l'estero, in misura tale che l'ammontare del fatturato per ciascun anno dell'ultimo triennio, relativo alle operazioni connesse all'attività di spedizione, ivi comprese quelle ricadenti sotto la previsione normativa di cui all', comma 1, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, costituisca almeno il 51% del volume di affari dell'impresa realizzato nel medesimo periodo;
c) per le merci ammesse alle procedure semplificate concludano il contratto di trasporto e compiano le relative operazioni accessorie ovvero, laddove effettuino le sole operazioni accessorie, siano menzionate nella lettera di vettura internazionale;
d) predispongano sistemi di scritture e di contabilità aziendali che contengano ogni utile elemento relativo ai trasporti in arrivo ed in partenza, con specifico riferimento al dati identificativi delle merci, al momento dell'arrivo o della partenza, nonché alla loro destinazione finale;
e) dispongano di un'apposita area attrezzata per il carico, lo scarico e la movimentazione delle merci, da destinare quale luogo di arrivo o di partenza delle merci stesse oggetto delle operazioni doganali in procedura semplificata di accertamento.
Storico versioni
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