Capo I

Art. 3

Magazzini generali

In vigore dal 21 feb 1993
1. Le autorizzazioni alle procedure semplificate di accertamento in materia doganale possono essere rilasciate, per le merci oggetto del deposito, ai magazzini generali che, in aggiunta ai requisiti e alle condizioni di cui all', predispongano sistemi di scritture e contabilità aziendali che contengano ogni utile elemento relativo alla movimentazione delle merci, con specifico riferimento ai dati identificativi delle stesse, al momento dell'arrivo o della partenza, nonché alla loro destinazione finale.
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Magazzini generali (Art. 3 Regolamento recante le procedure semplificate di accertamento doganale.) — Testo vigente | Portale Normativo