Capo I

Art. 4

Spedizionieri doganali

In vigore dal 21 feb 1993
1. Le autorizzazioni alle procedure semplificate di accertamento in materia doganale possono essere rilasciate agli spedizionieri doganali, nell'ambito della circoscrizione doganale presso la quale sono abilitati al compimento delle operazioni doganali, che in tale loro qualità effettuino frequentemente operazioni doganali nell'interesse di imprese industriali, commerciali ed agricole sempre che, nell'esercizio della loro attività professionale, presentino in dogana le merci di proprietà di tali imprese. 2. Gli spedizionieri doganali, in aggiunta ai requisiti e alle condizioni di cui all', lettere a), b), c), d) e g), devono: a) risultare iscritti da almeno tre anni nell'albo professonale istituito con legge 22 dicembre 1960, n. 1612; b) non risultare sospesi dall'attività professionale ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e non essere incorsi, nell'ultimo triennio, in provvedimenti definitivi di sospensione di durata superiore ai trenta giorni; c) esercitare l'attività professionale non vincolati a rapporto di lavoro subordinato; d) predisporre sistemi di scrittura e contabilità che contengano ogni utile elemento relativo alla movimentazione delle merci, con specifico riferimento ai dati identificativi delle stesse, al momento dell'arrivo o della partenza, nonché alla loro destinazione finale; e) disporre di uffici idonei alla gestione ed alla conservazione dei dati relativi alle operazioni doganali effettuate in procedura semplificata di accertamento; f) disporre di una apposita area attrezzata per il carico, lo scarico e la movimentazione delle merci da destinare quale luogo di arrivo o di partenza delle merci stesse oggetto delle operazioni doganali in procedura semplificata di accertamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.finanze:decreto:1992-12-11;548#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo