Capo I
Art. 1
Imprese industriali, commerciali ed agricole
In vigore dal 21 feb 1993
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
Visto il regolamento per l'esecuzione della legge doganale approvato con il regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, e successive modificazioni;
Visto l', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l', lettera p), della legge 10 ottobre 1989, n. 349, recante delega al Governo ad adottare, tra l'altro, norme per l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione delle disposizioni leg- islative in materia doganale;
Visti gli , comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, concernente il riordinamento degli istituti doganali e la revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie;
Visti i decreti ministeriali 3 luglio 1973 (Gazzetta Ufficiale n. 187 del 23 luglio 1973), 2 aprile 1977 (Gazzetta Ufficiale n. 102 del 15 aprile 1977) e 10 novembre 1988, n. 513 (Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 1988), che disciplinano le procedure semplificate di accertamento in materia doganale;
Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1987, n. 324 (Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 1987) recante estensione alle imprese di spedizione internazionale delle procedure semplificate relative alle merci spedite all'estero, adottato in attuazione al decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254;
Ritenuta la necessità di integrare e riordinare in un unico testo la disciplina di cui ai predetti decreti ministeriali con le norme necessarie per consentire la pratica attuazione del disposto normativo di cui ai citati articoli del decreto legislativo n. 374/1990;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 5 ottobre 1992;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell', comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 4273 dell'11 dicembre 1992;
A D O T T A
il seguente regolamento concernente:
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Imprese industriali, commerciali ed agricole
1. Le autorizzazioni alle procedure semplificate di accertamento in materia doganale possono essere rilasciate alle imprese industriali, commerciali ed agricole, sia pubbliche che private:
a) che, in relazione all'attività esercitata, effettuino abituali e ricorrenti operazioni di scambio di merci con l'estero, anche con carattere discontinuo, comprese quelle limitate a determinati periodi dell'anno;
b) la cui organizzazione e contabilità aziendale possano assicurare un efficace controllo sulle operazioni doganali compiute e sull'osservanza dei divieti e restrizioni all'importazione e all'esportazione di merci e delle altre disposizioni che regolano le destinazioni doganali da conferire. In particolare, dovranno essere predisposte apposite scritture aziendali che consentano di individuare la movimentazione delle merci con specifico riferimento ai dati identificativi delle stesse, al momento dell'arrivo o della partenza, nonché alla loro destinazione finale;
c) alle quali non siano state inflitte negli ultimi tre anni, per infrazioni in materia fiscale ovvero alle norme che disciplinano gli scambi con l'estero, sanzioni superiori alla pena pecuniaria di lire trenta milioni;
d) che dichiarino di essere disposte a prestare, in relazione alle destinazioni doganali da conferire alle merci, e salvo quanto previsto dall'art. 90 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, una garanzia globale, nella misura fissata dal ricevitore della dogana tenendo conto della presumibile entità dei diritti doganali da garantire mensilmente con riferimento all'ammontare mensile degli stessi relativo al precedente anno. La garanzia deve essere integrata, a pena di decadenza, entro due giorni dalla richiesta della dogana, qualora sia divenuta insufficiente; può altresì essere ridotta, a seguito di circostanziata richiesta del beneficiario, in caso di significative diminuzioni dei diritti da garantire;
e) che siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non siano in stato di fallimento nè sottoposte a procedura di concordato preventivo, di amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa;
f) i cui legali rappresentanti non risultino formalmente imputati per un delitto previsto dalle leggi finanziarie e dalle leggi rela- tive alla disciplina dei divieti economici e valutari, ovvero per uno dei delitti non colposi previsti dai titoli II, VII e XIII del libro secondo del codice penale e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni e non siano stati condannati, in seguito a sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti sopramenzionati;
g) alle quali non siano state applicate misure di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell', comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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