Capo III
Art. 12
Definizione della procedura e destinazioni doganali
In vigore dal 21 feb 1993
1. La procedura semplificata di accertamento di cui al presente capo consente ai soggetti autorizzati di spedire le merci destinate all'estero direttamente dai luoghi appositamente designati prescindendo dalla presentazione della dichiarazione doganale e delle merci all'ufficio doganale del luogo di partenza, previa prestazione della cauzione di cui all', lettera d, nella misura ritenuta congrua dal ricevitore doganale, a garanzia del pagamento dei diritti gravanti sulle merci medesime.
2. La procedura di cui al comma 1 è applicabile alle seguenti destinazioni doganali:
a) esportazione definitiva, compresa la riesportazione di merci temporaneamente importate;
b) esportazione temporanea;
c) transito.
3. Le destinazioni per l'esportazione comprendono anche la spedizione verso altri Paesi comunitari.
4. La procedura è applicabile, altresì, alle operazioni doganali relative alle predette destinazioni, aventi per oggetto l'estrazione dai depositi doganali di merci introdotte con analoga procedura, anche se le dichiarazioni doganali di estrazione sono intestate a coloro per conto dei quali si effettuano le operazioni doganali.
5. Nei confronti delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali, degli spedizionieri doganali e dei corrieri aerei internazionali la procedura semplificata non può essere autorizzata per la destinazione doganale dell'esportazione temporanea nè per la riesportazione di merci temporaneamente importate.
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