Capo III

Art. 13

Forma e contenuto del documento doganale di scorta delle spedizioni

In vigore dal 21 feb 1993
Forma e contenuto del documento doganale di scorta delle spedizioni 1. I documenti doganali che devono scortare le singole spedizioni sono redatti, nel numero prescritto di esemplari, mediante l'uso di stampati conformi al modello corrispondente al tipo di operazione doganale, previamente vidimati e numerati dall'ufficio doganale, ovvero preautenticati e numerati dagli stabilimenti tipografici produttori, se appositamente autorizzati. Il titolare della procedura è tenuto ad annotare in un apposito registro previdimato dalla dogana il carico e lo scarico, per quantità e per tipo, degli stampati suddetti, dei quali ha l'onere del rendiconto. Sui documenti doganali di cui al presente articolo deve comunque figurare, oltre allo speciale timbro ufficiale all'uopo fornito dall'amministrazione a spese del titolare dell'autorizzazione, ovvero all'impronta del timbro stesso prestampata dalla tipografia autorizzata, la sottoscrizione del soggetto titolare della procedura semplificata.
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Forma e contenuto del documento doganale di scorta delle spedizioni (Art. 13 Regolamento recante le procedure semplificate di accertamento doganale.) — Testo vigente | Portale Normativo