Capo IV
Art. 18
Controlli e riscontri tecnici saltuari
In vigore dal 21 feb 1993
1. Fatti salvi i controlli integrati di cui all' del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, l'ufficio doganale procede saltuariamente, con cadenza almeno annuale, a controlli a campione delle scritture e delle contabilità aziendali del soggetto autorizzato e del soggetto per conto del quale l'operazione doganale è stata effettuata allo scopo di verificare la corrispondenza delle stesse e di ogni altro elemento, dato o notizia, acquisibile nel corso di ispezioni documentali, verificazioni o ricerche, con le dichiarazioni presentate; inoltre, esegue riscontri tecnici saltuari presso i magazzini o stabilimenti del titolare dell'autorizzazione o dei soggetti per conto dei quali sono state compiute le operazioni doganali diretti a stabilire, tenuto conto dei procedimenti di lavorazione, dei coefficienti di rendimento e di altri elementi, l'effettiva consistenza qualitativa e quantitativa delle merci introdotte o spedite.
2. Se dai predetti controlli e riscontri tecnici emergono difformità rispetto alle dichiarazioni l'ufficio doganale procede alla revisione dell'accertamento ai sensi dell' del decreto legislativo n. 374 dell'8 novembre 1990, fatta salva comunque la possibilità di revoca dell'autorizzazione alle procedure semplificate, prevista nel terzo comma dell'.
3. Per l'esercizio delle facoltà di cui ai precedenti commi 1 e 2, i funzionari delegati si avvalgono delle disposizioni previste dall'art. 52, commi dal 4 al 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Storico versioni
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