Capo IV
Art. 19
Servizio di riscontro
In vigore dal 21 feb 1993
1. Le merci ammesse alle procedure semplificate di accertamento non sono soggette, nei luoghi di arrivo e di spedizione e alle porte dei depositi doganali, al riscontro sommario ed esterno di cui all' del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
2. Restano ferme le disposizioni concernenti le attestazioni di uscita dal territorio doganale da apporsi, all'atto dell'attraversamento della linea doganale o dell'imbarco su navi ed aeromobili, sui documenti doganali relativi alle merci spedite all'estero.
Storico versioni
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