Capo IV
Art. 20
Abrogazione di norme
In vigore dal 21 feb 1993
1. Sono abrogati i decreti del Ministro delle finanze 3 luglio 1973, 2 aprile 1977 e 26 giugno 1987, n. 324, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 187 del 23 luglio 1973, n. 102 del 15 aprile 1977 e n. 179 del 3 agosto 1987, nonché le altre disposizioni non compatibili col presente regolamento.
2. Restano valide le autorizzazioni alle procedure semplificate di accertamento concesse sulla base dei decreti indicati nel comma 1 alla cui disciplina i soggetti autorizzati possono attenersi per un periodo non superiore a mesi sei a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Entro tale termine, i soggetti autorizzati sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni del presente regolamento.
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