Capo IV
Art. 21
Entrata in vigore
In vigore dal 21 feb 1993
1. Il presente regolamento sarà sottoposto al visto ed alla registrazione della Corte dei conti ed entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 11 dicembre 1992
Il Ministro: GORIA Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1993
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 51
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1992-12-11;548#art-21