Capo III

Art. 14

Comunicazione della spedizione e preavviso

In vigore dal 21 feb 1993
1. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare l'orario di partenza delle merci all'ufficio doganale, per consentire allo stesso l'eventuale intervento nell'operazione, anche senza preavviso. 2. Sempre che il controllo della regolarità delle operazioni non risulti inficiato, l'ufficio doganale competente ad eseguire l'accertamento ed i controlli relativi alla procedura semplificata doganale può: a) permettere che la comunicazione di cui al comma 1 sia effettuata quando la partenza della merce sia imminente o sia sostituita dalla comunicazione, anche con cadenza settimanale, del programma giornaliero delle partenze; b) in talune circostanze particolari giustificate dalla natura delle merci e dal ritmo accelerato delle partenze, dispensare il titolare dell'autorizzazione, su sua motivata richiesta, dall'obbligo di comunicare all'ufficio doganale ogni partenza delle merci, a condizione che egli fornisca qualsiasi informazione dallo stesso ufficio ritenuta necessaria per poter esercitare, all'occorrenza, il proprio diritto di visitare le merci. 3. Le modalità da osservare per la comunicazione ed il preavviso, che possono essere effettuati anche con mezzi informatici e telematici, sono stabilite dall'ufficio doganale. 4. Qualora sia preavvisato dell'intervento dell'ufficio doganale, il titolare dell'autorizzazione deve astenersi dal dare corso alla spedizione.
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