Capo II

Art. 10

Adempimenti all'arrivo delle merci

In vigore dal 21 feb 1993
1. Subito dopo l'arrivo delle merci e qualora non risultino manomissioni dei sigilli od altre irregolarità, il titolare dell'autorizzazione, salvo quanto stabilito dal comma 5 dell', prende in carico le merci mediante l'iscrizione del documento di scorta in appositi registri aziendali sottoposti a rigoroso rendiconto, distinti per destinazione doganale delle merci stesse, previamente vidimati dall'ufficio doganale ovvero stampati e preautenticati da tipografia autorizzata, subentrando con ciò al vettore od allo speditore negli obblighi da questi assunti verso la dogana. 2. L'iscrizione di cui al primo comma deve essere completata con l'indicazione della data di arrivo delle merci, della destinazione doganale e degli elementi necessari all'identificazione delle merci stesse. Se il registro è tenuto dai soggetti di cui agli l'iscrizione deve contenere anche l'indicazione del proprietario delle merci o, comunque, del soggetto per conto del quale l'operazione viene effettuata. 3. La presa in carico delle merci da parte del soggetto autorizzato produce gli stessi effetti giuridici dell'accettazione della dichiarazione doganale previsti dall'art. 36 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. 4. Qualora nel corso delle successive operazioni di manipolazione del carico risultino manomissioni di sigilli od altre irregolarità, ovvero vi siano dubbi circa la conformità delle merci a quelle per le quali è stata concessa l'autorizzazione, ovvero, infine, risultino differenze rispetto ai documenti cauzionali o di trasporto iscritti nei registri aziendali, il medesimo soggetto è tenuto ad informare immediatamente l'ufficio doganale e ad astenersi, fino all'intervento di questo, da ogni ulteriore manipolazione del carico. 5. Il titolare dell'autorizzazione deve tenere a disposizione dell'ufficio doganale qualsiasi documento alla cui presentazione è eventualmente subordinata l'applicazione delle disposizioni che disciplinano la destinazione doganale conferita alle merci. 6. Ogni qualvolta l'ufficio doganale si avvale della facoltà di intervenire all'atto dell'arrivo delle merci, è redatto un verbale nel quale vengono descritte le operazioni di accertamento e di controllo eseguite e le relative risultanze; se sono stati prelevati campioni per l'analisi, il relativo risultato sarà allegato al verbale successivamente; in tali ipotesi l'incaricato dell'ufficio provvede anche ad apporre sul documento doganale di scorta le annotazioni di cui al comma 8. 7. I verbali sono redatti in duplice esemplare, di cui uno è consegnato al soggetto autorizzato, l'altro è trattenuto dall'ufficio doganale per essere allegato alla matrice della dichiarazione doganale di esito di cui all'. La consegna del verbale attestante la regolarità delle operazioni comporta lo svincolo delle merci. 8. Se le merci arrivate risultano vincolate a bolletta di cauzione o documento assimilato, il soggetto autorizzato è tenuto all'atto dell'arrivo delle merci ad apporre sul documento doganale che ha scortato la merce stessa fino al luogo di destinazione le attestazioni relative alla regolarità del trasporto e gli estremi di iscrizione nel registro di cui al comma 1. Tali annotazioni sono firmate da persona all'uopo designata dal soggetto autorizzato e la cui firma sia stata preventivamente depositata nell'ufficio doganale.
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