Capo I

Art. 6

Rilascio, revoca e decadenza delle autorizzazioni

In vigore dal 21 feb 1993
1. Le autorizzazioni alle procedure semplificate di accertamento in materia doganale sono rilasciate dal direttore centrale dei servizi doganali. 2. I soggetti richiedenti sono tenuti a corredare l'istanza con i documenti necessari a dimostrare la qualità imprenditoriale o professionale, nonché a fornire ogni altro documento richiesto dall'amministrazione ai fini dell'istruttoria dell'istanza stessa ed a sottoporsi alle eventuali verifiche amministrative e contabili pre- ventive che fossero ritenute necessarie dalla predetta amministrazione. 3. Il direttore centrale dei servizi doganali può rifiutare o revocare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione qualora accerti che non sussistano o siano venute meno le condizioni prescritte per il rilascio, quando non vengano rispettate le prescrizioni contenute nel presente regolamento ovvero quando ritenga che vi sia pericolo o sospetto di abusi. Con provvedimento di carattere generale possono essere escluse dalla facilitazione deter- minate merci per motivi di tutela degli interessi fiscali o di carattere economico, sanitario, fitopatologico, militare o di pubblica sicurezza. Può essere, altresì, disposta, in ogni singola autorizzazione, con espressa motivazione, l'esclusione dal beneficio di determinate merci per l'insussistenza di specifici requisiti oggettivi da parte dei soggetti richiedenti, ovvero possono essere prescritte per determinate merci l'osservanza di particolari cautele. 4. I soggetti autorizzati che per un anno non usufruiscano dell'autorizzazione ministeriale decadono dalla facoltà di operare in dogana con procedure semplificate di accertamento. Tali soggetti possono ottenere una nuova autorizzazione, purchè dimostrino di essere in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente regolamento. 5. L'autorizzazione non esime il soggetto autorizzato dal munirsi delle autorizzazioni o licenze prescritte da altre disposizioni.
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