Capo I

Art. 5

Corrieri aerei internazionali

In vigore dal 21 feb 1993
1. Le autorizzazioni alle procedure semplificate di accertamento in materia doganale possono essere rilasciate ai corrieri aerei internazionali che svolgano frequentemente il servizio di raccolta, trasporto e distribuzione di corrispondenza epistolare, campioni, colli e pacchi postali e che in tale loro qualità assumano l'incarico di svolgere, oltre ai cennati servizi, anche le operazioni accessorie, ivi comprese quelle di natura doganale, sempre che, nell'esercizio della loro attività professionale, presentino in dogana nell'interesse delle imprese industriali, commerciali ed agricole le merci di proprietà di tali imprese. 2. I corrieri aerei internazionali, in aggiunta ai requisiti e alle condizioni di cui all', devono: a) risultare iscritti nel registro delle imprese tenuto presso la competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; b) essere muniti della prescritta autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per il trasporto dei colli e pacchi; c) fare parte di un raggruppamento internazionale di società, con organizzazione e gestione integrata, le cui dimensioni possano farlo considerare un corriere aereo internazionale; d) predisporre sistemi di scritture e di contabilità aziendali che contengano ogni utile elemento relativo ai trasporti in arrivo ed in partenza con specifico riferimento ai dati identificativi delle stesse, al momento dell'arrivo o della partenza, nonché alla loro destinazione finale; e) disporre, in via continuativa ed esclusiva, di una installazione fissa completa di uffici, aree, infrastrutture ed attrezzature finalizzate al compimento della specifica attività di arrivo e partenza delle merci.
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