Art. 8

Rilascio dell'autorizzazione

In vigore dal 22 set 1995
1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione, redatta in carta da bollo con firma autenticata, è indirizzata all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA e può essere inviata anche a mezzo del servizio postale con plico raccomandato. 2. La domanda deve contenere le seguenti indicazioni: a) se trattasi di impresa individuale: 1) nome, cognome, luogo e data di nascita del titolare dell'impresa, dell'institore e del direttore tecnico; 2) residenza e domicilio; 3) numero di codice fiscale e partita IVA; 4) numero di recapito telefonico e numero del telex e del telefax. b) se trattasi di società e di organismo associativo: 1) denominazione o ragione sociale; 2) sede e domicilio legale; 3) nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, dei componenti l'organo di amministrazione e del direttore tecnico; 4) numero di codice fiscale e partita IVA; 5) numero di recapito telefonico e numero del telex e del telefax. 3. Alla domanda deve essere allegata, oltre alla documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui agli , la seguente ulteriore documentazione: a) per le imprese individuali: 1) certificato di nascita e di residenza del titolare dell'impresa, dell'institore e del direttore tecnico, di data non anteriore a tre mesi; 2) certificato di iscrizione alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con l'indicazione dell'attività specifica dell'impresa (rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della presentazione della domanda); b) per le società: 1) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto; 2) certificato di iscrizione alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con l'indicazione dell'attività specifica della società (rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della presentazone della domanda); 3) certificato della cancelleria del competente tribunale, contenente l'indicazione dei legali rappresentanti e degli amministratori la socità, dal quale risulti che la stessa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o di cessazione di attività, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della presentazione della domanda; limitatamente alle società cooperative agricole, inoltre, il certificato di iscrizione all'albo tenuto presso la prefettura territorialmente competente; 4) certificato di nascita, residenza e del casellario giudiziale del legale rappresentante, dei componenti l'organo di amministrazione e del direttore tecnico, di data non anteriore a tre mesi; c) per gli organismi associativi dei produttori iscritti all'elenco nazionale di cui all' della legge 27 luglio 1967, n. 622: 1) copia del decreto di riconoscimento del Ministro dell'agricoltura e delle foreste; 2) certificato di nascita e di residenza del legale rappresentante e dei componenti l'organo di amministrazione, di data non anteriore a tre mesi; d) per tutti i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), copia autenticata dell'atto di proprietà o da cui risulti la disponibilità dell'impianto, ai sensi dell', comma 2. 3. L'autorizzazione è rilasciata, previa deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, presidente della stessa Azienda, nel termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda, Ove la domanda sia ritenuta irregolare od incompleta ne è data comunicazione all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda stessa, indicando la causa della irregolarità o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata. 4. È istituita presso l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A. una commissione di valutazione con il compito di esaminare le domande relative al rilascio delle autorizzazioni nel termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda. Ove la domanda fosse ritenuta irregolare od incompleta ne è data comunicazione all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda stessa, indicando la causa dell'irregolarità o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o incompleta. PERIODO SOPPRESSO DAL DECRETO 11 LUGLIO 1995, N. 393. 5. La predetta commissione è composta da: a) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con funzioni di presidente; b) un rappresentante dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA; c) un rappresentante dell'Istituto per il commercio con l'estero - ICE; d) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio; e) un rappresentante delle associazioni più rappresentative delle categorie della produzione; f) un rappresentante delle associazioni più rappresentative delle categorie del commercio. 6. In caso di assenza o di impedimento, il presidente e gli altri componenti sono sostituiti da membri supplenti, contestualmente designati dai rispettivi Ministeri, enti e associazioni di categoria. 7. I membri della commissione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Note all'articolo

  • Il Decreto 11 luglio 1995, n. 393 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che " Nel medesimo comma 4 sono soppresse le parole "presso l'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1992-06-02;339#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo