Art. 5

Requisito dell'idoneità tecnica

In vigore dal 18 lug 1992
1. Ai fini del requisito dell'idoneità tecnica, gli impianti di condizionamento devono rispondere alle seguenti caratteristiche: a) per gli agrumi e la frutta fresca: 1) magazzini di condizionamento con superficie minima di base coperta di mq 1.200, di cui mq 400 riservati alla lavorazione, selezione e confezionamento, con dotazione di attrezzature meccaniche idonee per consentire il condizionamento di almeno 170 quintali di frutta al giorno; 2) capacità frigorifera di almeno 800 quintali; b) per gli ortaggi: 1) magazzini con superficie minima di base coperta di mq 1.200, con dotazione di attrezzature meccaniche idonee, a seconda dei singoli prodotti, per assicurare la lavorazione ed il condizionamento di almeno 170 quintali di ortaggi al giorno. 2. Il requisito dell'idoneità tecnica è comprovato mediante apposita relazione giurata di uno o più esperti, iscritti negli albi professionali degli ingegneri, degli architetti, dei dottori agronomi e forestali, dei periti agrari o dei geometri, dalla quale risulti l'analitica descrizione delle strutture e delle attrezzature di cui al comma 1, lettere a) e b).
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