Art. 5
Requisito dell'idoneità tecnica
In vigore dal 18 lug 1992
1. Ai fini del requisito dell'idoneità tecnica, gli impianti di condizionamento devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
a) per gli agrumi e la frutta fresca:
1) magazzini di condizionamento con superficie minima di base coperta di mq 1.200, di cui mq 400 riservati alla lavorazione, selezione e confezionamento, con dotazione di attrezzature meccaniche idonee per consentire il condizionamento di almeno 170 quintali di frutta al giorno;
2) capacità frigorifera di almeno 800 quintali;
b) per gli ortaggi:
1) magazzini con superficie minima di base coperta di mq 1.200, con dotazione di attrezzature meccaniche idonee, a seconda dei singoli prodotti, per assicurare la lavorazione ed il condizionamento di almeno 170 quintali di ortaggi al giorno.
2. Il requisito dell'idoneità tecnica è comprovato mediante apposita relazione giurata di uno o più esperti, iscritti negli albi professionali degli ingegneri, degli architetti, dei dottori agronomi e forestali, dei periti agrari o dei geometri, dalla quale risulti l'analitica descrizione delle strutture e delle attrezzature di cui al comma 1, lettere a) e b).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1992-06-02;339#art-5