Art. 6

Requisito dell'idoneità finanziaria

In vigore dal 22 set 1995
1. La idoneità finanziaria consiste nella disponibilità di risorse finanziarie sufficienti ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione delle attività di condizionamento. 2. Ai fini dell'accertamento del requisito dell'idoneità finanziaria dei soggetti di cui all', comma 2, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA prende in considerazione i bilanci o i conti annuali; i documenti relativi ai fondi disponibili, comprese le liquidità bancarie e le possibilità di scoperti e prestiti; quelli concernenti gli attivi, comprese le proprietà disponibili come garanzia; la documentazione relativa ai costi, compreso il prezzo di acquisto dei beni e delle attrezzature necessarie al funzionamento dell'impianto; ogni altro utile elemento documentale riguardante la situazione economica e patrimoniale dei soggetti stessi.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1992-06-02;339#art-6

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