Art. 4

Requisito dell'idoneità morale

In vigore dal 18 lug 1992
1. Il requisito dell'idoneità morale si considera insussistente quando ricorra uno dei seguenti casi: a) condanna definitiva per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, ovvero per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 640 e 640- bis del codice penale, ovvero condanna che importi l'interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni; b) assoggettamento ad una delle misure di prevenzione personale ai sensi degli della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificati dagli della legge 3 agosto 1988, n. 327, con gli effetti di cui all' della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 20 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; c) intervenuta dichiarazione di fallimento. 2. Il requisito dell'idoneità morale deve essere riferito al titolare dell'impresa individuale o, quando si tratti di società, a quest'ultima, a tutti i soci per le società semplici o in nome collettivo, ai soci accomandatari per le società in accomandita semplice e per azioni, agli amministratori per ogni altro tipo di società. Nel caso di organismi associativi dei produttori iscritti nell'elenco nazionale di cui all' della legge 27 luglio 1967, n. 622, il requisito in parola è riferito ai legali rappresentanti degli organismi medesimi ed agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione. Quando all'esercizio dell'impresa, o di un ramo di essa, ovvero alla direzione dell'impianto, sia preposto un institore o un direttore tecnico, il requisito dell'idoneità morale è riferito anche a questi ultimi. 3. Il requisito dell'idoneità morale è comprovato: a) dal certificato del casellario giudiziale, di data non anteriore a tre mesi; b) dalla certificazione prevista dall'art. 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall' della legge 19 marzo 1990, n. 55, come da ultimo sostituito dall'art. 20 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; c) dal certificato del casellario giudiziale presso la cancelleria commerciale del competente tribunale per quanto riguarda il fallimento della società o dei singoli soci. 4. Il requisito dell'idoneità morale si intende soddisfatto quando per le condanne penali o per la dichiarazione di fallimento sia intervenuta la riabilitazione a norma delle vigenti disposizioni di legge.
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Requisito dell'idoneità morale (Art. 4 Regolamento recante disposizioni in materia di controlli dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, sull'applicazione delle norme di qualita' dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari.) — Testo vigente | Portale Normativo