Art. 2

Soggetti ai quali è consentito l'esercizio della attività di commercializzazione

In vigore dal 22 set 1995
Soggetti ai quali è consentito l'esercizio della attività di commercializzazione 1. Possono svolgere attività di commercializzazione tutti i soggetti che rispondono alle caratteristiche di operatore o importatore definiti rispettivamente nei punti h) e j) dell' del già citato regolamento CEE n. 2251/92, purchè abilitati a tale attività dalle leggi vigenti. 2. I soggetti di cui al precedente comma 1, possono anche essere autorizzati a gestire impianti di condizionamento (classificazione, imballaggio con le indicazioni esterne e presentazione) se risultano proprietari degli impi anti necessari alla preparazione, per la commercializzazione, degli ortofrutticoli freschi, ovvero averne la disponibilità, in particolare sulla base di un contratto di locazione, anche finanziaria, od a seguito di conferimento in proprietà o in godimento da parte di soci o di associati. 3. L'operatore produttore agricolo può condizionare il proprio prodotto in azienda, se è iscritto nel registro degli operatori.

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urn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1992-06-02;339#art-2

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