Art. 2
Soggetti ai quali è consentito l'esercizio della attività di commercializzazione
In vigore dal 22 set 1995
Soggetti ai quali è consentito l'esercizio
della attività di commercializzazione
1. Possono svolgere attività di commercializzazione tutti i soggetti che rispondono alle caratteristiche di operatore o importatore definiti rispettivamente nei punti h) e j) dell' del già citato regolamento CEE n. 2251/92, purchè abilitati a tale attività dalle leggi vigenti.
2. I soggetti di cui al precedente comma 1, possono anche essere autorizzati a gestire impianti di condizionamento (classificazione, imballaggio con le indicazioni esterne e presentazione) se risultano proprietari degli impi anti necessari alla preparazione, per la commercializzazione, degli ortofrutticoli freschi, ovvero averne la disponibilità, in particolare sulla base di un contratto di locazione, anche finanziaria, od a seguito di conferimento in proprietà o in godimento da parte di soci o di associati.
3. L'operatore produttore agricolo può condizionare il proprio prodotto in azienda, se è iscritto nel registro degli operatori.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1992-06-02;339#art-2