Art. 7

Attività di condizionamento da parte di impianti collegati

In vigore dal 22 set 1995
1. I soggetti di cui all', comma 2 che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano proprietari o abbiano la disponibilità, nell'ambito territoriale di una stessa regione, ovvero di regioni contigue quando il territorio di una di queste risulti di ridotte dimensioni, di impianti di condizionamento sprovvisti delle caratteristiche tecniche prescritte dall', comma 1, possono presentare all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA, entro e non oltre il 31 dicembre 1995, domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività di condizionamento in forma collegata, qualora gli impianti comulativamente considerati raggiungano le caratteristiche tecniche prescritte dal citato , comma 1. I soggetti non operanti al 31 dicembre 1995 possono presentare domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività di condizionamento in forma collegata entro sei mesi dalla data di inizio dell'attività. 2. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione, sottoscritta da ciascuno dei soggetti interessati e redatta secondo le modalità previste dal successivo del presente regolamento, è corredata oltre che dalla documentazione di cui agli , riferita a tutti i soggetti, e da quella prevista dallo stesso , anche dall'impegno, in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, ad esercitare le attività di condizionamento in forma collegata secondo le norme contenute in apposito disciplinare. Ferme l'autonomia e la responsabilità gestionale dei singoli soggetti, il disciplinare può prevedere, in particolare, l'esercizio delle attività di condizionamento in modo frazionato nei diversi impianti, le modalità di tale esercizio, le forme di collaborazione in ordine alle tecniche di lavorazione, ai servizi di trasporto, alle ricerche di mercato, alla consulenza aziendale, alla pubblicità ed alle relazioni con le pubbliche amministrazioni. 3. L'autorizzazione, rilasciata a nome di tutti i richiedenti, prescrive esplicitamente l'obbligo di esercitare le attività di condizionamento in forma collegata. 4. I soggetti autorizzati all'esercizio delle attività in forma collegata nominano un rappresentante comune, dandone comunicazione all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA, entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione. 5. Gli impianti in forma collegata sono operativi solo fino al 31 dicembre 1996.

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urn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1992-06-02;339#art-7

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Attività di condizionamento da parte di impianti collegati (Art. 7 Regolamento recante disposizioni in materia di controlli dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, sull'applicazione delle norme di qualita' dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari.) — Testo vigente | Portale Normativo