Art. 12
Divieto di commercializzazione
In vigore dal 22 set 1995
1. È vietata la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli sprovvisti dei documenti comprovanti l'avvenuta notifica di spedizione, di cui all'allegato 1 facente parte integrale del presente regolamento, della merce all'Istituto per il commercio con l'estero - ICE o dell'apposita etichetta, di cui all'allegato III del regolamento CEE n. 2251/92, comprovante l'esenzione dell'operatore in possesso dell'apposito registro delle operazioni effettuate, di cui all'allegato 2 facente parte integrante del presente regolamento.
2. Qualora gli organi di cui all', preposti ai controlli, accertino la violazione del divieto di cui al comma, 1, trasmettono il verbale all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA che, ove si tratti di prodotti condizionati presso impianti appartenenti a soggetti autorizzati a norma del presente regolamento, avvia le procedure per la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell', comma 1, lettera c).
3. COMMA ABROGATO DAL DECRETO 9 FEBBRAIO 1993, N. 72.
4. In attuazione di quanto previsto dall', paragrafi 1 e 3, del regolamento CEE n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972, come modificato dal regolamento CEE n. 1332/84 del Consiglio del 7 maggio 1984, non sono soggetti all'obbligo di conformità alle norme comunitarie di qualità ed agli obblighi previsti dal presente regolamento i prodotti venduti direttamente dal produttore agricolo ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni.
5. Le merci di peso pari o inferiore a cinquecento chilogrammi per prodotto sono esentate dalle notificazioni, di cui all', comma 3, del regolamento CEE n. 2251/92; tali merci devono tuttavia essere conformi alle norme di qualità.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1992-06-02;339#art-12