Art. 13

In vigore dal 18 lug 1992
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 2 giugno 1992 Il Ministro: GORIA Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1992 Registro n. 16 Agricoltura, foglio n. 225
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