Art. 13
In vigore dal 18 lug 1992
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 2 giugno 1992
Il Ministro: GORIA
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1992
Registro n. 16 Agricoltura, foglio n. 225
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1992-06-02;339#art-13