Art. 9

Revoca dell'autorizzazione

In vigore dal 22 set 1995
1. L'autorizzazione è revocata: a) nel caso del venir meno del requisito della idoneità morale di cui all', comma 1. La revoca non è disposta quando le persone indicate nel comma 2 dello stesso , siano sostituite entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione prevista dal comma 3 del presente articolo. Nel caso di svolgimento dell'attività di condizionamento in forma collegata la revoca dovrà essere disposta quando intervenga il fallimento di uno dei soggetti autorizzati e nel predetto termine non sia possibile operare le necessarie sostituzioni. b) nel caso di perdita di una delle caratteristiche tecniche di cui all', comma 1, lettere a) e b), nonché di perdita del requisito dell'idoneità finanziaria di cui all'; c) nel caso di accertate violazioni dei doveri previsti nell'esercizio delle attività di condizionamento e di etichettatura (allegato 1 - modollo di etichetta). 2. Qualora la revoca dell'autorizzazione nei confronti di uno dei soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di condizionamento in forma collegata determini il venir meno delle caratteristiche tecniche, di cui all', comma 1, degli impianti cumulativamente considerati, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA assegna agli altri soggetti nominativamente indicati nell'autorizzazione un termine per l'adeguamento degli impianti cumulati alle caratteristiche tecniche prescritte. Il termine può essere prorogato per non più di due volte. Ai fini di cui sopra gli interessati trasmettono all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine loro assegnato, la relazione giurata prevista dall', comma 2. Le disposizioni del presente comma si applicano altresì in ogni caso in cui il venir meno delle caratteristiche tecniche, di cui al citato , degli impianti cumulati sia da collegare alla volontà di alcuno dei soggetti di recedere dall'accordo per l'esercizio delle attività in forma collegata ovvero alla oggettiva impossibilità di alcuno dei soggetti medesimi di proseguire in tale esercizio. 3. La commissione di valutazione, di cui al precedente comma 4 dell', comunica agli interessati le ragioni per le quali intende procedere alla revoca dell'autorizzazione, invitandoli a fornire le proprie controdeduzioni entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.

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Revoca dell'autorizzazione (Art. 9 Regolamento recante disposizioni in materia di controlli dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, sull'applicazione delle norme di qualita' dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari.) — Testo vigente | Portale Normativo