Art. 1
Organismi responsabili dei controlli.
In vigore dal 23 mar 1993
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Visto il regolamento CEE n. 2638/69 della Commissione del 24 dicembre 1969 relativo a disposizioni complementari per il controllo di qualità degli ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunità;
Visto il regolamento CEE n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;
Visto il regolamento CEE n. 1450/85 della Commissione del 31 maggio 1985, concernente l'elenco degli organismi incaricati da ciascuno Stato membro dell'esecuzione del controllo di qualità nel settore degli ortofrutticoli;
Ritenuta la necessità di dettare norme regolamentari per stabilire le modalità di esercizio dei controlli previsti dai regolamenti comunitari sopra citati;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale dell'11 maggio 1992;
Vista la comunicazione effettuata al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 23466 del 1° giugno 1992.
A D O T T A
il presente regolamento:
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(Organismi responsabili dei controlli).
1. Gli organismi responsabili dell'esecuzione dei controlli di qualità dei prodotti ortofrutticoli, in base alle disposizioni dettate al primo comma dell' del regolamento CEE n. 2251/92, sono l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA, con compiti prevalentemente amministrativi-gestionali, e l'Istituto per il commercio con l'Estero - ICE, con il compito dell'attività di controllo, per i prodotti commercializzati nel mercato interno; l'Istituto per il commercio con l'estero - ICE per i prodotti destinati e di provenienza dai Paesi extra-comunitari.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1992-06-02;339#art-1