Art. 9

In vigore dal 28 lug 1991
1. Entro il termine improrogabile di centoventi giorni della scadenza della data di presentazione della domanda, gli organismi di controllo inviano all'A.I.M.A. in triplice copia: a) gli elenchi delle domande definite, con atto di liquidazione compilato secondo lo schema degli allegati 3 e 4; b) l'elenco delle domande respinte, compilato secondo lo schema allegato 5. 2. Sulla base degli elenchi di cui al paragrafo precedente lettera a), l'A.I.M.A. provvederà ad effettuare i pagamenti nel più breve tempo possibile e comunque non oltre i termini previsti all', par. 1, del regolamento CEE n. 1244/8/2.
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