Art. 7
In vigore dal 28 lug 1991
1. L'organismo di controllo deve annotare su apposito registro e in maniera distinta, secondo il tipo di domanda di cui all', i dati anagrafici nonché la partita I.V.A. o, in mancanza di questa, il codice fiscale del richiedente i premi ed il numero delle marche di identificazione del bestiame, avendo cura di annotare su ogni singola domanda, pervenuta sulla base del fac-simile allegato 1, i numeri delle marche utilizzate per il bestiame riferite alla domanda stessa, e dovrà darne dettagliata comunicazione all'A.I.M.A., entro i trenta giorni successivi al termine di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1991-05-16;204#art-7