Art. 6
In vigore dal 28 lug 1991
1. Il bestiame per il quale vengono richiesti i premi deve essere identificato.
2. Nel caso in cui le domande siano presentate sulla base del fac- simile allegato 1, l'identificazione deve essere effettuata dagli organismi di controllo, entro settantacinque giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda, mediante marca fissata con tre perni passanti ad una piastra di bloccaggio munita di appendice, da applicarsi al padiglione auricolare dell'animale.
3. La marca di cui al precedente comma dovrà riportare le seguenti indicazioni:
a) sigla della provincia interessata;
b) numero progressivo con l'utilizzazione di una serie di cinque cifre, al completamento della quale si ripartirà dal numero 1 seguito da una lettera dell'alfabeto.
4. Per il bestiame iscritto al libro genealogico o per quello già identificato ai sensi del precedente comma 2, o mediante altre marche auricolari ritenute idonee da parte degli organismi di controllo, è sufficiente che in domanda vengano indicati, rispettivamente, il numero di iscrizione attribuito ad ogni singolo capo con relativa razza di appartenenza e/o il numero di identificazione delle marche utilizzate.
5. Nel caso in cui le domande vengano presentate sulla base del fac-simile allegato 2, il bestiame per il quale è richiesto il premio, deve risultare già identificato al momento della presentazione delle domande secondo le disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1991-05-16;204#art-6