Art. 1

In vigore dal 28 lug 1991
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il regolamento CEE n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968 e successive modifiche, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne bovina; Visto il regolamento CEE n. 1357/80 del Consiglio, del 5 giugno 1980, che istituisce un regime di premio al mantenimento delle vacche nutrici, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 1187/90 del 7 maggio 1990; Visto il regolamento CEE n. 1244/82 della Commissione, del 19 maggio 1982, che stabilisce i criteri di applicazione per la concessione del premio e del premio supplementare previsti dal regolamento CEE n. 1357/80, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 2079/90 del 20 luglio 1990; Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, relativa al riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.); Visto il regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio, del 31 marzo 1968 e successive modifiche, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ed in particolare l'art. 5-quater; Considerato che i regolamenti comunitari demandano alle autorità degli Stati membri il compito dei controlli e della liquidazione dei premi; Considerato che per la corresponsione del premio alle vacche nutrici il produttore deve assolvere a determinati impegni sia che non commercializzi prodotti lattieri o che li commercializzi entro i limiti quantitativi prescritti dalla normativa comunitaria; Considerata l'opportunità di procedere alla identificazione degli animali oggetto del premio, al fine di operare un adeguato controllo, e che pertanto si rende necessaria una serie di interventi presso gli allevamenti che richiedono personale specializzato ed adeguatamente abilitato; Considerata la necessità di predisporre dei controlli in loco per la verifica del numero degli animali per i quali è stato richiesto il premio con quelli presenti in azienda e che pertanto si rende necessario istituire e tenere aggiornato un registro di stalla; Considerata inoltre la opportunità della istituzione di una anagrafe dei produttori richiedenti il premio, allo scopo di poter effettuare tutti i controlli ritenuti necessari dal momento della presentazione delle domande alla fase ultima della liquidazione dei premi; Ritenuta la necessità di emanare le norme nazionali di applicazione dei regolamenti CEE n. 1357/80 e n. 1244/82 e successive modifiche ed in particolare di disciplinare le operazioni di registrazione dei richiedenti il premio, di individuazione e controllo degli animali su tutto il territorio nazionale; Visto l', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. M/308 del 25 gennaio 1991; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 aprile 1991; A D O T T A il seguente regolamento: . 1. Il produttore, così come definito dall', par. 1, lettera a), del regolamento CEE n. 1357/80, per beneficiare del premio e del premio complementare per le vacche nutrici, di seguito indicati con la dizione "premi", deve presentare domanda in carta semplice, con firma autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, redatta, a seconda che intenda avvalersi del disposto dell' o dell'- bis del regolamento CEE n. 1357/80 summenzionato, sulla base dei fac-simili allegati 1 o 2, che fanno parte integrante del presente regolamento, con l'indicazione dello status giuridico dal medesimo rivestito di produttore singolo o di produttore associato. 2. Per le domande presentate ai sensi dell'- bis del predetto regolamento CEE n. 1357/80 il premio può essere corrisposto per non più di dieci capi per azienda.
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urn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1991-05-16;204#art-1

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